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Legge 104

Legge 104: Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate

L’interesse dei pazienti affetti da patologia oncologica e dei relativi familiari nei confronti della
legge 104, pubblicata sul Gazzettino Ufficiale il 17 febbraio 1992, deriva dalla possibilità di
ottenere ore di permesso lavorativo retribuito da utilizzare in prima persona o per fini
assistenziali in occasione di visite mediche specialistiche, accertamenti diagnostici o sedute terapeutiche. I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti del settore privato (o in
alternativa a parenti ed affini, coniuge in primis) e, a partire dal 1.01.2009, anche ai lavoratori delle
imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate, in misura diversa a seconda
del livello di disabilità accertato, del grado di parentela e dell’età anagrafica della persona
interessata. Non spettano invece ai lavoratori a domicilio, agli addetti ai lavori domestici, ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata e ai lavoratori autonomi, oltre che ai relativi familiari.
I pazienti oncologici pertanto hanno diritto, secondo la normativa vigente, all’accertamento della
condizione di “handicap” e ad usufruire, in prima persona o da parte dei familiari più stretti, dei
benefici esposti dalla legge 104. Secondo la normativa, l’handicap è una situazione di “svantaggio
sociale che dipende dalla disabilità o menomazione fisica e dal contesto sociale di riferimento in cui
la persona vive”. Il cittadino può ottenere sia la certificazione di invalidità civile (o di altra
invalidità, ad esempio di guerra, di lavoro o per servizio) che quella di portatore di handicap. La
condizione di handicap è valutata da una Commissione esaminatrice, operante presso l’Azienda Usl di competenza. Tale Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale e da due medici scelti tra i dipendenti o i medici convenzionati della Usl di riferimento, di cui almeno uno specialista in medicina del lavoro. La Commissione è la medesima che accerta l’invalidità civile. Dal 1.01.2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo, al fine di rendere definitivo il giudizio della Commissione in caso di unanime responso favorevole.
La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata, dall’interessato, o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore o curatore), all’INPS di competenza.
La presentazione della domanda deve comprendere il certificato del medico curante o certificato
“introduttivo”, il quale attesti la natura delle patologie invalidanti di cui il soggetto è affetto,
compresa la presenza di una malattia oncologica in atto.
Tale certificato ha validità legale di tre mesi.
La presentazione della domanda di accertamento dell’handicap all’INPS può essere effettuata solo
per via telematica. Il richiedente può farlo autonomamente, dopo aver acquisito un codice numerico
personalizzato, oppure attraverso gli enti abilitati, quali associazioni di categoria, patronati
sindacali, CAAF o altre simili organizzazioni. Ad ogni domanda inoltrata, il sistema informatico
risponde convocando l’interessato a visita di controllo. In caso di patologia oncologica, ai sensi
dell’articolo 6 della Legge n. 80/06, il limite temporale entro il quale viene effettuata tale visita è di
15 giorni dalla data di presentazione della domanda. Una volta definita la data di convocazione,
l’invito a visita viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio
comunicato. A sua discrezione, l’interessato può farsi assistere durante la visita da un medico di
fiducia; in caso di impedimento, può chiedere la convocazione di una nuova visita; inoltre, qualora
non si presenti nei tempi e modi richiesti, verrà nuovamente convocato. La mancata presentazione
anche alla visita successiva sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con
perdita di efficacia della stessa. Nel caso in cui la persona sia non trasportabile, e cioè che il
trasporto comporti un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona, è possibile richiedere
una visita domiciliare.
Durante la visita di accertamento dell’handicap è necessario presentare l’intera documentazione
sanitaria che attesti la disabilità in esame. La Commissione esaminate può avvalersi della
consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione.
In caso di giudizio favorevole, il verbale definitivo che accerti la condizione di handicap viene
inviato al diretto interessato dall’INPS. Ottenuto tale documento, affinché sia possibile usufruire
delle ore di permesso retribuito, è necessario presentare regolare domanda all’INPS di competenza,
allegando copia del verbale di accertamento dell’handicap. L’INPS a sua volta provvederà a
comunicare tale autorizzazione all’azienda del richiedente.