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Le attività di educazione e supporto
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Questo tipo di assistenza è previsto qualora le strutture italiane non fossero in grado di dare prestazioni adeguate. La procedura cambia in base alle modalità di assistenza e dal paese in cui ci si deve recare per essere curati. Per quel che riguarda le strutture di altissima specializzazione, esistono due modalità di assistenza, che comunque richiedono l’autorizzazione da parte dell’ASL:
La domanda deve essere presentata all’ASL di competenza, allegando un certificato emesso da uno specialista, che attesti l’impossibilità di essere curato in Italia e che indichi la struttura estera prescelta.
La patologia neoplastica può portare ad alterazioni anatomiche e funzionali tali da richiedere, nel soggetto che ne è colpito, l’ausilio di presidi protesici ed altri. Il requisito necessario per ottenere tale fornitura è quello di avere una invalidità superiore al 33% e di essere tra i beneficiari del Decreto del Ministero della Sanità 332/1999, tra i quali rientrano le donne mastectomizzate, gli amputati d’arto, gli stomizzati, i laringectomizzati e coloro che sono in attesa del riconoscimento dell’invalidità .
La richiesta per ottenere tali forniture, deve essere fatta dal medico specialista del servizio sanitario nazionale, competente per il tipo di patologia.
Il lavoratore che, a causa delle conseguenze di una neoplasia, veda ridotta la sua capacità di lavoro in modo permanente a meno di un terzo può richiedere il riconoscimento dell’invalidità pensionabile. In questo caso, a differenza dell’invalidità civile, il giudizio risulta ad personam, cioè si deve valutare quanto le infermità accertate incidano sulla capacità lavorativa attitudinale di un determinato individuo. La domanda deve essere presentata presso la sede INPS di competenza e alla domanda deve essere allegato il modello SS3 che deve essere compilato dal medico di fiducia. Se la domanda dovesse essere respinta, il soggetto potrà presentare ricorso presso i Comitati provinciali e regionali dell’INPS.
Per i lavoratori invalidi, con un’ invalidità superiore al 74%, vi è il beneficio di ottenere 2 mesi di contribuzione per ogni anno lavorativo prestato come invalido.
Questo beneficio è riconosciuto fino ad un massimo di 5 anni.
Per ottenerne il riconoscimento il soggetto deve avere i seguenti requisiti:
Al compimento del 65° anno tale assegno verrà sostituito dalla pensione sociale.
La domanda va presentata all’ASL di competenza, la cui commissione medico-legale deve fissare entro tre mesi la data della visita.
Se la domanda non viene accolta, le modalità per la presentazione del ricorso sono uguali a quelle per la mancata concessione dell’assegno di invalidità .
I presupposti per il riconoscimento di tale indennità sono la totale inabilità (invalidità del 100%), l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o di compiere le attività di vita quotidiana. A differenza delle altre, tale indennità non prende in considerazione i requisiti anagrafici ed economici del soggetto (non viene considerato il reddito). L’erogazione dell’assegno è di competenza dell’INPS e ha decorrenza dal mese successivo dalla presentazione della domanda.
Al malato che si debba sottoporre ai trattamenti chemioterapici spetta l’indennità di accompagnamento per il periodo di chemioterapia o di radioterapia. Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno infatti riconosciuto il diritto del paziente sottoposto ai trattamenti chemioterapici a ricevere l’indennità di accompagnamento per tutto il periodo di cura (anche se il periodo è breve). La domanda va presentata all’ASL di competenza presso l’Ufficio Invalidi civili. Alla domanda è necessario allegare il riconoscimento di invalidità civile ed il certificato medico che deve contenere i dati necessari per consentire l’individuazione delle menomazioni e delle infermità . L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della domanda.
Il paziente ha diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci, per visite ed esami appropriati per la cura del tumore (D.M. Sanità 329/1999). L’esenzione viene rilasciata da un apposito ufficio dell’ASL dietro la presentazione di una certificazione rilasciata dall’oncologo o da un altro medico. Una volta riconosciuto il diritto all’esenzione del pagamento del ticket, verrà rilasciata al paziente la tessera di esenzione, recante il codice 048 di identificazione delle patologie tumorali. La presentazione di tale tessera dà il diritto di usufruire di cure mediche e sanitarie riferite alla patologia tumorale presso le strutture sanitarie (pubbliche o private convenzionate). L’esenzione vale anche per i farmaci.
La domanda deve essere presentata all’ASL di competenza, così come quella per l’eventuale ricovero in centri di elevata specializzazione all’estero.
Tutti i malati di cancro in terapia hanno il diritto di ottenere il contrassegno di libera circolazione e di sosta che consente:
Il paziente dovrà fare domanda presso il Comune di residenza.
Potrà ottenere il contrassegno dopo aver compilato un apposito modulo e allegato la documentazione attestante lo stato di invalidità .
Se il cittadino non ha un’occupazione e gli viene riconosciuta l’invalidità civile, quest’ultima può diventare utile per un’assunzione futura, in quanto secondo una legge del 1999, i datori di lavoro hanno l’obbligo di assumere i soggetti con una invalidità superiore al 46% iscritti nelle liste speciali di collocamento, in un numero proporzionale alle dimensioni dell’azienda o dell’ente. Inoltre, se il cittadino ha una invalidità superiore al 67%, ha il diritto di scegliere la sede aziendale più vicina al proprio domicilio.
La possibilità di assentarsi dal lavoro da parte di un paziente e di un suo familiare è subordinata al grado di invalidità o di handicap. Nel momento in cui sia stato riconosciuto dalla ASL lo stato di invalidità , il paziente dovrà recarsi presso il suo datore di lavoro con la documentazione necessaria. Il lavoratore disabile ha dunque diritto (ex art. 33 della legge 104/1992) a due ore al giorno o di tre giorni al mese di permesso retribuito, il familiare a tre giorni mensili. Se al paziente è stata riconosciuta una invalidità del 50% gli spetteranno di diritto 30 giorni all’anno di congedo retribuito per cure mediche connesse allo stato di invalidità in aggiunta ai giorni di malattia previsti dal contratto. Alcuni CCNL del settore pubblico prevedono che, nel caso di patologie gravi per cui il paziente debba sottoporsi alla chemioterapia, i giorni di trattamento o di ricovero non vengano calcolati nel computo dei giorni di assenza per malattia e che siano retribuiti interamente. La legge 53/2000 prevede, per un lavoratore pubblico o privato, la possibilità di ottenere un congedo lavorativo pari a due anni (continuativi o frazionati), per gravi e motivati problemi familiari. Quest’ultima legge è a favore del parente di un ammalato di patologia neoplastica. Inoltre, con la riforma Biagi del mercato del lavoro (Dlgs 276/2003), è stato riconosciuto ai malati di tumore il diritto di chiedere ed ottenere dal datore di lavoro di trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a part-time (orizzontale o verticale). Naturalmente tutto questo vale fino a che le condizioni di salute del malato non gli consentiranno di riprendere l’orario normale.
Per ottenere questo riconoscimento il soggetto deve possedere i seguenti requisiti:
Al compimento dei 65 anni l’assegno di invalidità viene sostituito dalla pensione di anzianità . Il requisito medico legale, il requisito economico e quello di trovarsi temporaneamente senza lavoro sono fondamentali per il riconoscimento dello stato di invalidità civile e quindi per il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità . La domanda va rivolta alla sede INPS di competenza, allegando la seguente documentazione:
Se la domanda non viene accolta, si deve presentare il ricorso presso ilcomitato provinciale dell’INPS, entro 180 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo. Se il ricorso non viene accolto oppure se entro 90 giorni il comitato provinciale dell’INPS non si pronuncia, il cittadino dovrà ricorrere presso la sezione del lavoro e di previdenza del Tribunale della zona di residenza, facendosi assistere da un legale di fiducia.
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